IA e professione forense
Intelligenza artificiale e avvocati: cosa prevede la legge 132/2025
L'art. 13 della legge 132/2025 limita l'IA alle attività strumentali e di supporto e impone di informare il cliente. Ecco cosa dice la norma, cosa non dice e come applicarla nello studio.
- Già disponibile in Italia
- Dati nell’UE
- Non si addestra con i suoi dati
- L’avvocato decide sempre
Informazioni verificate al 29 ottobre 2026. La legge 23 settembre 2025, n. 132 è la cornice nazionale italiana sull’intelligenza artificiale e contiene una norma scritta proprio per le professioni intellettuali: l’articolo 13. In questa guida leggiamo il testo vigente su Normattiva, separiamo ciò che la legge dice da ciò che non dice e proponiamo alcune misure pratiche per lo studio.
Che cos’è la legge 132/2025 e da quando si applica?
La legge 23 settembre 2025, n. 132, intitolata «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025. Non sostituisce il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), che resta direttamente applicabile in tutta l’Unione: la legge italiana lo affianca con principi generali, norme di settore, deleghe al Governo e nuove disposizioni penali.
Per l’avvocato contano soprattutto quattro gruppi di norme: l’articolo 13 sulle professioni intellettuali, l’articolo 15 sull’attività giudiziaria, le deleghe degli articoli 16 e 24 e le modifiche penali dell’articolo 26. Le vediamo una per una.
| Articolo | Tema | Perché interessa all’avvocato |
|---|---|---|
| Art. 13 | Professioni intellettuali | Limita l’IA alle attività strumentali e di supporto e impone di informare il cliente |
| Art. 15 | Attività giudiziaria | Riserva al magistrato ogni decisione su interpretazione, fatti, prove e provvedimenti |
| Art. 16 | Delega su dati e algoritmi | Annuncia regole su dati e metodi di addestramento, con tutele e sanzioni |
| Art. 24 | Delega di adeguamento all’AI Act | Prevede formazione degli ordini professionali e un possibile equo compenso legato ai rischi dell’IA |
| Art. 26 | Norme penali | Nuova aggravante comune e nuovo reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA |
Cosa dice l’articolo 13 sulle professioni intellettuali?
Il comma 1 fissa il perimetro: «L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.»
Il comma 2 introduce un dovere di trasparenza verso il cliente: «Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.»
In pratica la norma non vieta all’avvocato di usare l’IA per ricercare, riassumere, confrontare documenti o preparare una prima bozza. Chiede però due cose: che l’apporto intellettuale del professionista resti prevalente e che il cliente sappia quali sistemi vengono usati. Il parere, la strategia difensiva e l’atto firmato restano lavoro dell’avvocato.
| La norma dice | La norma non dice |
|---|---|
| L’IA serve solo ad attività strumentali e di supporto | Quali attività concrete siano strumentali: la valutazione è del professionista |
| Il lavoro intellettuale deve essere prevalente | Una soglia o una percentuale |
| Il cliente va informato sui sistemi di IA usati | La forma dell’informazione (scritta o di altro tipo) |
| Il linguaggio deve essere chiaro, semplice ed esaustivo | Una sanzione specifica per la violazione dell’articolo 13 |
L’assenza di una sanzione nell’articolo 13 non rende la norma irrilevante. Le conseguenze di un uso scorretto andranno cercate negli strumenti ordinari, deontologici e civilistici: è una lettura del testo, non un’indicazione contenuta nella legge.
Come si informa il cliente nella pratica?
La legge non prescrive un modulo. Proprio per questo conviene scegliere una forma che lasci traccia. Una soluzione prudente è inserire un paragrafo nel mandato o nell’informativa allo studio, oppure consegnare un breve documento a parte. Alcuni elementi utili:
- Quali strumenti: il nome dei sistemi di IA usati o almeno la loro categoria (ricerca, redazione, analisi documentale, trascrizione).
- Per quali attività: ad esempio ricerca normativa, sintesi di atti, prime bozze da rivedere.
- Chi decide: che ogni scelta e ogni atto sono valutati e firmati dall’avvocato.
- Dove vanno i dati: se il fornitore tratta i dati nell’Unione europea, se esiste un accordo sul trattamento dei dati e se i dati del cliente vengono usati per addestrare i modelli.
- Come chiedere chiarimenti: un contatto dello studio per le domande del cliente.
Prima di adottare un testo è opportuno verificare se il proprio Consiglio dell’Ordine o il Consiglio Nazionale Forense hanno diffuso indicazioni o modelli. Un’eventuale traccia predisposta dalle istituzioni forensi va comunque adattata allo studio e agli strumenti effettivamente in uso.
Cosa prevede la legge per i magistrati?
L’articolo 15, comma 1, stabilisce che «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». I commi successivi affidano al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA per organizzare i servizi, semplificare il lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie; fino alla piena applicazione del Reg. (UE) 2024/1689 il Ministero autorizza la sperimentazione e l’impiego negli uffici giudiziari ordinari, sentite le autorità indicate dall’articolo 20. È prevista anche la formazione di magistrati e personale.
Per l’avvocato è un punto di riferimento utile: la stessa logica della riserva umana che vale per il giudice vale, con l’articolo 13, per il professionista. L’IA può assistere; la decisione resta alla persona responsabile.
Quali deleghe al Governo contiene e quali decreti sono già in vigore?
L’articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi su dati, algoritmi e metodi per addestrare i sistemi di IA, «senza obblighi ulteriori» rispetto all’AI Act. La delega prevede strumenti di tutela risarcitoria o inibitoria, un apparato sanzionatorio e la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
L’articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al Reg. (UE) 2024/1689, sempre entro dodici mesi. Tra i criteri direttivi, la lettera f) del comma 2 interessa direttamente le professioni: gli ordini professionali prevedono percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA, ed è indicata la «possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale».
In attuazione dell’articolo 24 risultano su Normattiva due decreti legislativi:
| Decreto | Gazzetta Ufficiale | In vigore dal |
|---|---|---|
| D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 | GU n. 214 del 15/09/2026 | 30/09/2026 |
| D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 | GU n. 234 dell’08/10/2026 | 23/10/2026 |
Il contenuto di questi decreti merita una lettura diretta del testo su Normattiva prima di trarne conseguenze operative per lo studio: qui ci limitiamo a segnalarne l’esistenza e le date.
Quali novità penali introduce la legge?
L’articolo 26 interviene sul codice penale e su alcune leggi speciali:
- Aggravante comune: nuovo numero 11-undecies dell’art. 61 c.p., per chi commette il fatto mediante sistemi di IA quando questi costituiscono un mezzo insidioso.
- Nuovo art. 612-quater c.p., «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale»: reclusione da uno a cinque anni, procedibilità a querela salvo i casi previsti.
- Aggravanti specifiche legate all’uso dell’IA nell’art. 294 c.p., nell’art. 2637 c.c. (aggiotaggio, da due a sette anni) e nell’art. 185 TUF (manipolazione del mercato).
- Diritto d’autore: nuova lettera a-ter) nell’art. 171 della legge 633/1941, sulle estrazioni di testo e dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche tramite IA.
Per il penalista sono norme da tenere presenti per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge; per gli altri professionisti sono un richiamo a non trascurare la provenienza dei contenuti prodotti o ricevuti.
Cosa conviene fare oggi nello studio?
Alcune misure prudenti, che non richiedono attendere i decreti attuativi:
- Censire gli strumenti: elencare i sistemi di IA usati nello studio, da chi e per quali attività.
- Scrivere una regola interna: cosa si può caricare, cosa no, chi rivede i risultati prima che arrivino al cliente o al giudice.
- Aggiornare l’informativa al cliente in linea con l’art. 13, comma 2, preferendo la forma scritta come prova.
- Verificare il fornitore: accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, luogo di conservazione dei dati, uso dei dati per l’addestramento. Ne parliamo nella guida su segreto professionale, GDPR e ChatGPT.
- Controllare ogni citazione: norme e sentenze proposte da un sistema di IA vanno sempre riscontrate sulle fonti ufficiali.
- Formare collaboratori e praticanti: l’art. 24 richiama la formazione degli ordini e l’AI Act chiede misure di alfabetizzazione, come spieghiamo nella guida su AI Act e studi legali.
Come può aiutarti Amara?
Amara è una piattaforma di IA giuridica pensata per lo studio legale: lavora sulle pratiche dello studio, propone e prepara, mentre l’avvocato rivede, decide e firma. La base dati e i file dello studio sono conservati nell’Unione europea e i dati dei clienti non vengono usati per addestrare l’IA. Il corpus del diritto dell’Unione europea (regolamenti, direttive e giurisprudenza della Corte di giustizia) è già disponibile; il corpus del diritto italiano è in preparazione. Maggiori dettagli nelle funzionalità e nella pagina sicurezza.
Domande frequenti
La legge 132/2025 vieta all’avvocato di usare l’intelligenza artificiale?
No. L’art. 13 ne consente l’uso per attività strumentali e di supporto, a condizione che il lavoro intellettuale del professionista resti prevalente.
L’informativa al cliente sull’uso dell’IA deve essere scritta?
La legge non stabilisce la forma: richiede un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La forma scritta è una scelta prudente perché lascia traccia, non un obbligo previsto dall’art. 13.
L’articolo 13 prevede sanzioni specifiche?
No, l’art. 13 non contiene una sanzione propria. Eventuali conseguenze di un uso scorretto dell’IA andrebbero valutate sul piano deontologico e civilistico.
Da quando è in vigore la legge 132/2025?
Dal 10 ottobre 2025. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.
La legge italiana sostituisce l’AI Act?
No. Il Reg. (UE) 2024/1689 resta direttamente applicabile; la legge 132/2025 lo affianca e delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva)
- Art. 13, professioni intellettuali · Art. 15 · Art. 16 · Art. 24 · Art. 26
- D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (Normattiva)
- D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Normattiva)
- Regolamento (UE) 2024/1689 (EUR-Lex)
Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato.
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