Interessi legali

# Tasso di interesse legale 2026: 1,60 % dal 1° gennaio

> Tasso legale 2026 all'1,60 % (D.M. 10/12/2025, GU n. 289): tabella 2021-2026, art. 1284 c.c. con il comma 4 ed esempio di calcolo.

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è dell'1,60 % (decreto MEF del 10 dicembre 2025). Serie storica dal 2021, art. 1284 c.c. ed esempio di calcolo.

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**Informazioni verificate al 29 ottobre 2026.** Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è dell’1,60 % annuo. In questa guida trovi il decreto che lo ha fissato, la serie storica dal 2021, le regole dell’art. 1284 del codice civile, compreso il comma 4 sugli interessi dopo la domanda giudiziale, e un esempio di calcolo passo per passo.

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## Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?

Il saggio degli interessi legali per il 2026 è pari all’**1,60 % in ragione d’anno**, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Lo ha fissato il **decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2025**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025**. Il dato è riportato da Normattiva nelle note di aggiornamento all’art. 1284 c.c.

Rispetto al 2025, quando il tasso era del 2 %, si registra quindi una diminuzione di 0,40 punti percentuali.

02

## Come è cambiato il tasso legale dal 2021 al 2026?

**Saggio degli interessi legali 2021-2026**

| Anno | Tasso | Decreto MEF | Gazzetta Ufficiale |
| --- | --- | --- | --- |
| **2026** | **1,60 %** | Decreto 10 dicembre 2025 | GU n. 289 del 13/12/2025 |
| 2025 | 2 % | Decreto 10 dicembre 2024 | GU n. 294 del 16/12/2024 |
| 2024 | 2,50 % | Decreto 29 novembre 2023 | GU n. 288 dell’11/12/2023 |
| 2023 | 5 % | Decreto 13 dicembre 2022 | GU n. 292 del 15/12/2022 |
| 2022 | 1,25 % | Decreto 13 dicembre 2021 | GU n. 297 del 15/12/2021 |
| 2021 | 0,01 % | Decreto 11 dicembre 2020 | GU n. 310 del 15/12/2020 |

Ogni tasso si applica dal 1° gennaio dell’anno indicato. Fonte: note di aggiornamento all’art. 1284 c.c. su Normattiva, consultate il 29 ottobre 2026.

03

## Cosa prevede l’articolo 1284 del codice civile?

L’art. 1284 c.c. disciplina il saggio degli interessi. Le regole principali sono queste:

- **Comma 1:** il saggio è fissato al 5 % in ragione d’anno, ma il Ministro dell’economia e delle finanze può modificarne la misura ogni anno con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente. La misura si determina sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto dell’inflazione. Se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura, resta invariata quella dell’anno in corso.
- **Comma 3:** gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
- **Comma 4:** se le parti non ne hanno determinato la misura, «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
- **Comma 5:** la stessa regola del comma 4 si applica all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

04

## Che cosa cambia dopo la domanda giudiziale?

Il comma 4 è spesso trascurato ma ha un peso pratico notevole. In assenza di un tasso convenuto tra le parti, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale (o promosso l’arbitrato, per il comma 5) gli interessi non si calcolano più all’1,60 %, ma al saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cioè il D.lgs. n. 231/2002.

In questa guida non indichiamo la misura di quel saggio per il 2026: va verificata sulle fonti ufficiali per il periodo interessato prima di inserirla in un conteggio o in un atto.

**Quale tasso applicare: schema sintetico**

| Situazione | Tasso di riferimento | Norma |
| --- | --- | --- |
| Interessi legali senza patto scritto, prima della domanda giudiziale | Saggio legale dell’anno (1,60 % nel 2026) | Art. 1284, c. 1 e 3, c.c. |
| Interessi superiori al legale | Solo se pattuiti per iscritto | Art. 1284, c. 3, c.c. |
| Dopo la domanda giudiziale, senza tasso convenuto | Saggio della legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali | Art. 1284, c. 4, c.c. |
| Dopo l’atto che promuove l’arbitrato, senza tasso convenuto | Come il comma 4 | Art. 1284, c. 5, c.c. |

05

## Come si calcolano gli interessi legali con un esempio?

Per gli interessi semplici la formula è: **capitale × tasso × giorni / 365**. Il conteggio dei giorni e la scelta del divisore sono convenzioni di calcolo da verificare nel caso concreto; negli esempi usiamo l’anno civile di 365 giorni.

**Esempio 1: periodo interamente nel 2026.** Capitale di 10.000 €, interessi legali dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 compresi, cioè 181 giorni (31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30).

10.000 × 1,60 % × 181 / 365 = 160 × 181 / 365 = **79,34 €**.

**Esempio 2: periodo a cavallo di due anni.** Quando il periodo comprende anni diversi, si applica a ciascuna frazione il tasso del relativo anno. Capitale di 10.000 € dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026:

**Esempio di calcolo su due anni**

| Periodo | Giorni | Tasso | Calcolo | Interessi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/07/2025 – 31/12/2025 | 184 | 2 % | 10.000 × 2 % × 184 / 365 | 100,82 € |
| 1/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 1,60 % | 10.000 × 1,60 % × 181 / 365 | 79,34 € |
| **Totale** | **365** |  |  | **180,16 €** |

Se nel periodo è stata proposta la domanda giudiziale, dalla data della domanda va applicato il saggio del comma 4 e il conteggio va diviso anche in base a quella data.

*Gli esempi sono semplificati e non tengono conto di eventuali pattuizioni, capitalizzazione, normative di settore o regole speciali. Il conteggio da usare in un atto va verificato dall’avvocato.*

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## Quali errori evitare nei conteggi degli interessi?

- **Applicare un solo tasso a periodi pluriennali:** il saggio cambia di anno in anno e va applicato per frazioni.
- **Ignorare il comma 4:** dopo la domanda giudiziale, senza tasso convenuto, il saggio non è più quello legale ordinario.
- **Dare per buono un tasso convenzionale non scritto:** se supera il legale e non risulta per iscritto, sono dovuti gli interessi legali (comma 3).
- **Usare tabelle non aggiornate:** conviene controllare il decreto dell’anno su Normattiva o nella Gazzetta Ufficiale.

Per altri calcoli che ricorrono nello studio puoi leggere la guida sulla [sospensione feriale dei termini](https://amaralegal.ai/it/blog/sospensione-feriale-termini/); per l’uso degli strumenti digitali con i dati dei clienti, quella su [come anonimizzare atti e sentenze](https://amaralegal.ai/it/blog/anonimizzare-atti-sentenze/).

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## Come può aiutarti Amara?

Amara può aiutarti a impostare un conteggio, a rileggere un atto o a preparare una diffida partendo dai documenti della pratica, ma i valori e il risultato vanno sempre controllati dall’avvocato. Il corpus del diritto dell’Unione europea è già disponibile; il corpus del diritto italiano è in preparazione, quindi per norme e decreti italiani la verifica sulle fonti ufficiali resta indispensabile. Scopri [Amara](https://amaralegal.ai/it/) e il [diritto italiano ed europeo in Amara](https://amaralegal.ai/it/diritto-italiano-ed-europeo/).

## Domande frequenti

**Qual è il tasso di interesse legale per il 2026?**

L’1,60 % annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal decreto MEF del 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13 dicembre 2025).

**Qual era il tasso legale nel 2025?**

Il 2 % annuo, fissato dal decreto MEF del 10 dicembre 2024 (GU n. 294 del 16 dicembre 2024).

**Chi stabilisce il tasso di interesse legale?**

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto annuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. Se non viene fissata una nuova misura entro il 15 dicembre, resta invariata quella dell’anno in corso.

**Quale tasso si applica dopo la domanda giudiziale?**

Se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento della domanda giudiziale si applica il saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.).

**Si possono pattuire interessi superiori al tasso legale?**

Sì, ma devono essere determinati per iscritto; in mancanza sono dovuti nella misura legale (art. 1284, comma 3, c.c.).

Fonti

## Fonti

- [Codice civile, art. 1284, con le note di aggiornamento sui decreti annuali (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1284)
- [Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana](https://www.gazzettaufficiale.it/)

Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato.

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