Termini processuali

# Sospensione feriale dei termini: come si calcola

> Sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: legge 742/1969, art. 155 c.p.c., sabato e festivi, materie escluse ed esempi di calcolo.

Dal 1° al 31 agosto i termini processuali si fermano. Regole della legge 742/1969, art. 155 c.p.c., materie escluse ed esempi di calcolo spiegati passo per passo.

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**Informazioni verificate al 29 ottobre 2026.** Ogni anno, dal 1° al 31 agosto, il decorso dei termini processuali si ferma. La regola è semplice da enunciare, ma il calcolo concreto richiede attenzione: bisogna combinarla con l’art. 155 c.p.c., con le materie escluse e con le regole sui giorni festivi e sul sabato.

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## Che cosa dice la legge sulla sospensione feriale?

L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo vigente, stabilisce: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.»

Il periodo di un mese, dal 1° al 31 agosto, deriva dall’art. 16 del D.L. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, con effetto dal 2015. Una norma di interpretazione autentica, l’art. 20, comma 1-ter, del D.L. 83/2015, ha chiarito che la sospensione vale anche per i giudizi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato.

Dal testo si ricavano due regole operative:

- **Termine già in corso:** il conteggio si ferma il 31 luglio e riprende dal 1° settembre, sommando i giorni già trascorsi a quelli successivi.
- **Termine che inizierebbe ad agosto:** l’inizio del decorso è spostato alla fine del periodo di sospensione.

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## Come si combina con l’articolo 155 c.p.c.?

L’art. 155 c.p.c. detta le regole generali sul computo dei termini:

- nei termini a giorni o a ore si esclude il giorno o l’ora iniziale;
- i termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune;
- i giorni festivi si computano nel termine;
- se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
- la proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di **sabato** (comma 5, introdotto dalla legge 263/2005 ed esteso ai procedimenti pendenti dall’art. 58, comma 3, della legge 69/2009); il sabato resta comunque lavorativo per le udienze e per le altre attività giudiziarie.

Nel calcolo, quindi, si applica prima la sospensione feriale e poi, sulla data finale ottenuta, la regola della proroga per festivi e sabato.

03

## Come si calcola un termine in pratica?

Gli esempi che seguono applicano letteralmente l’art. 1 della legge 742/1969 e l’art. 155 c.p.c. a un termine ipotetico di 30 giorni, in una materia soggetta a sospensione. Sono illustrativi: non tengono conto di regole speciali del singolo procedimento né di orientamenti giurisprudenziali.

**Termine di 30 giorni a cavallo di agosto 2026: esempi di calcolo**

| Evento | Giorni prima della sospensione | Giorni dopo la sospensione | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Notifica mercoledì 1/07/2026 | 30 (dal 2 al 31 luglio) | 0 | Venerdì 31/07/2026: la sospensione non incide |
| Notifica mercoledì 15/07/2026 | 16 (dal 16 al 31 luglio) | 14 (dal 1° al 14 settembre) | Lunedì 14/09/2026 |
| Notifica lunedì 20/07/2026 | 11 (dal 21 al 31 luglio) | 19 (dal 1° al 19 settembre) | Sabato 19/09/2026, prorogata a lunedì 21/09/2026 per un atto da compiere fuori udienza |
| Notifica lunedì 10/08/2026 | 0 | 30 (dal 1° al 30 settembre) | Mercoledì 30/09/2026 |

**Esempio con notifica il 15 luglio.** Il giorno della notifica non si conta (art. 155, comma 1). Dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. I 14 giorni che mancano decorrono dal 1° settembre: il termine scade lunedì 14 settembre 2026.

**Esempio con notifica il 10 agosto.** Il termine inizierebbe a decorrere durante la sospensione, quindi l’inizio è differito alla fine del periodo. Il primo giorno computato è il 1° settembre e il trentesimo è il 30 settembre 2026, un mercoledì.

**Esempio con scadenza di sabato.** Con notifica il 20 luglio, i 30 giorni si esauriscono sabato 19 settembre 2026. Per un atto processuale da compiere fuori dell’udienza, l’art. 155, comma 5, proroga la scadenza al primo giorno non festivo, lunedì 21 settembre 2026.

**Termini a mesi.** Per i termini espressi in mesi, come il termine lungo per impugnare dell’art. 327 c.p.c., il computo segue il calendario comune e l’incidenza della sospensione richiede una verifica specifica: non proponiamo qui un calcolo.

*Nota importante: il computo concreto di ogni termine deve essere verificato dall’avvocato sul fascicolo, sulla norma applicabile al singolo atto e sulla giurisprudenza aggiornata. Questi esempi non sostituiscono quella verifica.*

04

## Quali materie civili sono escluse dalla sospensione?

L’art. 3 della legge 742/1969 esclude dalla sospensione, in materia civile, le cause indicate nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e le controversie richiamate agli artt. 429 e 459 c.p.c. Il rinvio a questi due articoli si riferisce alla numerazione del codice in vigore all’epoca: l’individuazione delle controversie interessate va verificata sulla giurisprudenza.

L’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, nel testo riportato da Normattiva, comprende tra l’altro:

**Cause escluse dalla sospensione ai sensi dell’art. 92 Ord. giud.**

| Tipo di causa | Esempi |
| --- | --- |
| Famiglia e persone | Cause relative ad alimenti, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari |
| Procedimenti urgenti | Procedimenti cautelari |
| Rilascio e esecuzione | Procedimenti per sfratto, opposizioni all’esecuzione |
| Fallimenti | Dichiarazione e revoca dei fallimenti (dizione testuale della norma) |
| Clausola generale | Cause in cui il ritardo può produrre grave pregiudizio alle parti, quando l’urgenza è dichiarata con decreto non impugnabile |

05

## Cosa succede nel processo penale?

Anche nel penale la sospensione è la regola, con eccezioni previste dall’art. 2 della legge 742/1969. La sospensione non opera nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare quando essi o i loro difensori rinunciano alla sospensione, né nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. L’urgenza può inoltre essere dichiarata quando la prescrizione o i termini di custodia cautelare scadono durante il periodo di sospensione o nei 45 giorni successivi.

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## Quali errori evitare nel calendario dello studio?

- **Applicare la sospensione a materie escluse:** prima di sospendere un termine, verificare che la causa non rientri nell’art. 3 della legge 742/1969 o nell’art. 92 Ord. giud.
- **Dimenticare il sabato:** la proroga dell’art. 155, comma 5, riguarda gli atti da compiere fuori udienza; le udienze fissate di sabato restano valide.
- **Contare il giorno della notifica:** nei termini a giorni il giorno iniziale si esclude.
- **Usare uno scadenzario senza controllo:** qualunque strumento automatico, compreso uno basato sull’IA, va usato come promemoria e verificato dall’avvocato.

Sullo stesso tema dell’uso responsabile degli strumenti digitali puoi leggere la guida su [IA e avvocati secondo la legge 132/2025](https://amaralegal.ai/it/blog/intelligenza-artificiale-avvocati-legge-132-2025/) e quella sul [tasso di interesse legale 2026](https://amaralegal.ai/it/blog/tasso-interesse-legale-2026/).

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## Domande frequenti

**Quando si applica la sospensione feriale dei termini?**

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno, per i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative (art. 1 della legge 742/1969).

**Se un termine inizia ad agosto, da quando decorre?**

L’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione: il primo giorno computato è il 1° settembre.

**La sospensione feriale vale anche davanti al TAR?**

Sì. L’art. 20, comma 1-ter, del D.L. 83/2015 ha chiarito che si applica anche ai giudizi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato.

**Se il termine scade di sabato?**

Per gli atti processuali da compiere fuori dell’udienza, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo (art. 155, comma 5, c.p.c.).

**I procedimenti cautelari sono sospesi ad agosto?**

No. L’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, richiamato dall’art. 3 della legge 742/1969, li esclude dalla sospensione.

Fonti

## Fonti

- [Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1)
- [Legge 742/1969, art. 2](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art2) · [art. 3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art3)
- [R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12:1~art92)
- [Codice di procedura civile, art. 155 (Normattiva)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art155)

Questa guida ha carattere informativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato.

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